DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - INTERESSI E LIMITI
 
Articolo 1
È costituita un'Associazione tra Odontoiatri denominata "Accademia Italiana di Conservativa (A.I.C.)".
 
Articolo 2
L'Associazione si propone gli scopi di:
A) Riunire in gruppo attivo i cultori dell'Odontoiatria Conservativa: disciplina mirante al ripristino morfologico funzionale dell'elemento dentale singolo.
B) Promuovere nella professione l'interesse allo studio, alla ricerca ed al progresso di questa disciplina.
C) Favorire gli scambi culturali con analoghe Associazioni Internazionali.
D) Stimolare l'incontro tra gli insegnanti universitari e postuniversitari di Odontoiatria Conservativa.
E) Favorire lo svolgersi di ogni attività nel modo più amichevole, disinteressato e informale possibile.
 
Articolo 3
Interessi prevalenti dell'Associazione sono le problematiche biologiche, le tecniche operative e gli aspetti interdisciplinari connessi con il restauro diretto o indiretto dell'elemento dentale singolo.
 
Articolo 4
L'Associazione ha sede in Torino ed ivi in Corso Vittorio Emanuele II, 83.
 
PATRIMONIO ED ESERCIZI DELL'ASSOCIAZIONE
 
Articolo 5
Il patrimonio dell'Associazione e costituito:
A) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
B) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
C) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
 
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
A) dalle quote sociali;
B) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
C) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
 
Articolo 6
L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'esercizio successivo.
 
SOCI
 
Articolo 7
Gli aderenti all'A.I.C. si distinguono in: Soci Attivi, Soci Onorari, Soci a Vita.
I titoli, le qualifiche e le modalità per accedere alle diverse categorie di Soci, sono specificate nel Regolamento e potranno essere variati dall'Assemblea su proposta del Consiglio.
I Soci hanno diritto di concorrere al perseguimento degli scopi dell'Associazione secondo le norme di legge, dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento, ai quali hanno l'obbligo di uniformarsi.
I Soci Attivi, Onorari e a Vita hanno diritto alla partecipazione gratuita al Congresso, alle manifestazioni culturali e ai corsi di aggiornamento organizzati dall'Associazione. Possono tuttavia essere organizzati corsi di aggiornamento e manifestazioni culturali riservati ai Soci Attivi.
 
I Soci devono versare le quote sociali al Tesoriere entro il 31 marzo. In caso di mancato pagamento entro detto termine, il Socio e automaticamente sospeso dalla sua qualifica e dall'esercizio dei relativi diritti. Tuttavia il Socio Attivo potrà essere reintegrato, nella propria categoria, purché entro un anno versi le quote arretrate.
Trascorso inutilmente questo termine il Socio Attivo decadrà dalla qualifica.
 
Il Socio Attivo deve partecipare al congresso Annuale dell'Associazione e alle Assemblee dei Soci Attivi, nonché ottemperare a quanto descritto nell'art. 3 del Regolamento.
In caso di mancata partecipazione a due Congressi o a due Assemblee consecutive decade dalla qualifica, salvo che la mancata partecipazione dipenda da causa di forza maggiore comunicata al Segretario, mediante lettera raccomandata, non oltre 60 giorni dalla data del Congresso o dall'Assemblea a cui avrebbe dovuto partecipare.
Il Socio Attivo decaduto per i motivi suddetti, dovrà ripresentare una nuova domanda corredandola della documentazione prevista dal Regolamento. Tale nuova domanda seguirà l'iter stabilito dal Regolamento stesso.
 
Articolo 8
L'iscrizione all'Associazione presuppone la piena conoscenza e l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, oltre di quelle del Regolamento.
La quota associativa e valida per l'anno solare in corso e scade il 31 dicembre. Ne sono esonerati i Soci Onorari e i Soci a Vita.
 
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
 
Articolo 9
Sono organi dell'Associazione:
A) l'assemblea dei Soci Attivi;
B) il Consiglio Direttivo;
C) il Presidente;
D) i Gruppi locali di Studio e le Commissioni di Lavoro.
 
ASSEMBLEE
 
Articolo 10
L'Assemblea dei Soci Attivi e costituita da tutti i Soci Attivi in regola con il pagamento della quota annuale.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta l'anno dal Consiglio Direttivo in concomitanza con la principale manifestazione culturale dell'anno, e comunque entro il mese di maggio. In via straordinaria puo essere convocata dal Consiglio Direttivo, o su richiesta firmata da almeno un terzo dei Soci. I.'avviso di convocazione dell'Assemblea completo dell'ordine del giorno sarà notificato almeno quindici giorni prima con lettera raccomandata.
 
L'Assemblea si svolgerà secondo le seguenti norme:
A) Appena validamente riunita, l'Assemblea sarà ufficialmente aperta e presieduta dal Presidente, coordinata dal Segretario.
B) L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
C) Le votazioni sono di norma segrete, o, su richiesta, palesi.
D) Gli interventi devono essere strettamente limitati agli argomenti del giorno.
E) Le mozioni l'ordine da parte dei Soci devono essere presentate al Presidente per iscritto sette giorni prima della data di convocazione.
F) Mozioni presentate all'inizio dell'Assemblea possono essere a giudizio del Presidente inserite nelle varie eventuali.
G) Le delibere risultano valide a maggioranza semplice, salvo tutti i cambiamenti dello Statuto per cui e necessaria la maggioranza dei due terzi.
H) Le delibere dell'Assemblea, assunte in conformita al presente Regolamento e sotto l'osservanza delle norme di legge sono vincolanti per tutti i Soci, anche se assenti o dissenti.
 
Articolo 11
L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria nei modi e nei termini stabiliti dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, per votare su eventuali proposte di modifiche dello Statuto o del Regolamento o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, nonché per votare su qualsiasi argomento ritenuto particolarmente importante ed urgente.
L'Assemblea può essere convocata ovunque, anche fuori della sede sociale.
 
L'Assemblea dei Soci Attivi:
1) delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, e sulle direttive generali dell'Associazione;
2) nomina il Presidente, il Presidente Eletto ed i componenti del Consiglio Direttivo;
3) elegge i componenti delle Commissioni previste dal Regolamento;
4) procede alla nomina di eventuali Soci Onorari e Soci a vita su proposta del Consiglio Direttivo;
5) delibera sulle modifiche dello Statuto;
6) delibera sulle modifiche del Regolamento;
7) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
8) fissa annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote a carico dei Soci;
9) delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
 
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei Soci i Soci Attivi regolarmente iscritti.
Ogni socio Attivo ha diritto ad un voto; i soci Attivi possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci Attivi, a mezzo di delega scritta; nessun socio Attivo può portare più di una delega.
 
Articolo 13
L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza dal vice Presidente; in mancanza di entrambi da altra persona nominata dall'Assemblea stessa, che nominerà anche un segretario per redigere il verbale relativo e, se del caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.
 
Articolo 14
L'Assemblea dei Soci Attivi e validamente costituita con la presenza e l'intervento della meta almeno degli associati.
 
Articolo 15
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti; le deliberazioni relative a persone sono assunte a votazione segreta. Sono fatte salve le maggioranze di cui all'art. 21 secondo e terzo capoverso del Codice Civile.
 
Articolo 16
Le deliberazioni assembleari, assunte in conformità al presente Statuto e sotto l'osservanza delle norme di legge, sono vincolanti per tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
 
CONSIGLIO DIRETTIVO
 
Articolo 17
L'Associazione e amministrata da un Consiglio Direttivo composto di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci e precisamente:
Presidente
Presidente Eletto
Cinque Consiglieri
 
I Consiglieri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni, al termine dei quali il Presidente Eletto diviene automaticamente Presidente e l'Assemblea dei Soci Attivi provvede all'elezione degli altri sei componenti.
Il Presidente non è rieleggibile per sei anni.
 
Articolo 18
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e due Consiglieri.
 
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo e investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
 
Articolo 20
Il Presidente, ed in sua assenza il vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
 
Articolo 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo.
Per la validita delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di priorità prevale il voto di chi presiede.
 
Articolo 22
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni. Qualora si rendessero vacanti uno o piu posti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nella prima riunione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Presidente e sostituito dal vice Presidente, in caso di vacanza.
 
Articolo 23
Le cariche nell'ambito dell'Associazione non sono retribuite. Il Consiglio Direttivo deciderà di volta in volta su eventuali rimborsi di spese.
 
Articolo 24
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
In caso di scioglimento, da deliberarsi dall'Assemblea, l'Assemblea dei Soci stessa deciderà anche circa la devoluzione del patrimonio.
 
Articolo 25
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme in materia portate dal Codice Civile.